Genova e Liguria
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Covid-19: quarta ordinanza regionale

Disposizioni attuative per limitare la diffusione del virus

Covid-19: quarta ordinanza regionale

Ordinanza numero 4/2020

Oggetto: ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 22/02/2020, che, tra l'altro, fa obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattrodici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone all'art. 3 comma 2, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID – 19”

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria;

RITENUTO di dover dettare disposizioni attuative del DPCM 8 marzo 2020 con particolare riferimento all’art. 1 e di stabilire ulteriori misure atte a facilitare il contrasto alla diffusione del COVID-19 e al potenziamento delle funzioni assistenziali ritenute necessarie;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA
1. tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Liguria dalle ore 00:00 del 24 febbraio 2020, e non vi siano residenti, provenienti dai territori della Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria, i cui spostamenti verso il territorio ligure e dal territorio ligure non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute, hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui all’art. 1, lett. a), b) e c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

2. i predetti soggetti hanno l’obbligo di segnalare, a partire dalle ore 14,00 del 9 marzo 2020, la propria presenza in Liguria ed il relativo domicilio alla casella di posta elettronica sonoinliguria@regione.liguria.it , ovvero di darne comunicazione ai numeri telefonici 0105485767 e 0105488679 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00;

3. ai titolari delle strutture turistico ricettive e ai proprietari/detentori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico della Regione Liguria di cui alla l.r. 12 novembre 2014 n. 32 è fatto divieto di ospitare soggetti nei confronti dei quali si applichino le limitazioni di cui al punto 1 della presente Ordinanza, che richiama l’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

stabilisce che:
a) ai fabbisogni, anche di personale, necessari per far fronte al punto n. 2 si farà fronte con successivo provvedimento.
b) sono fatte salve tutte le prescrizioni richiamate in premessa sia statali, sia regionali.
c) la presente Ordinanza ha efficacia fino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020, fatte salve diverse determinazioni assunte dallo Stato e/o dalla Regione Liguria.

Fonte: Comunicati stampa
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